Le agevolazioni prima casa
Per usufruire delle agevolazioni prima casa e, quindi, a seconda dei casi, dell’imposta di registro ridotta dal 9% al 2% e dell’iva ridotta dal 10% al 4% occorre che:
- L’abitazione da acquistare non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, e A/9
- L’abitazione da acquistare sia ubicata:
- nel territorio del comune in cui l’acquirente ha la residenza al momento dell’acquisto si impegni a stabilirvela entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza[1];
- nel territorio del comune in cui l’acquirente svolge la propria attività;
- nel comune di nascita dell’acquirente o in quello in cui l’acquirente aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento all’estero, qualora l’acquirente si sia trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento
- nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge (ove coniugato) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale col coniuge (ove coniugato) su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa” previste dalle norme che si sono succedute nel tempo a partire da quelle di cui all’articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168 a meno, essendo titolare di detti diritti su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa” non si impegni a cederla a terzi entro un anno dall’acquisto di quella per cui vengono chieste le agevolazioni,
Le agevolazioni “prima casa” sussistendo le condizioni di cui sopra, spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’abitazione. Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.
Per ulteriori informazioni, non esitate a contattare il notaio chiamando al numero 026702847 o scrivendo a fdiaferia@notariato.it o consultate la Guida dell’Agenzia delle Entrate
[1] Per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l’unità abitativa.